La vendita on line in Germania, le sue leggi e come evitare sanzioni e diffide.
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L’Europa unita chiama (Brexit a parte…) e anche le norme del commercio elettronico stanno diventando sempre più simili tra loro nei paesi del vecchio continente. La burocrazia europea però sembra dura a morire e ancora oggi vale il detto: paese che vai, normativa e commerce che trovi…
Se stai, ad esempio, valutando l’idea di aprire il tuo e-commerce per il mercato tedesco, sappi che dovrai rispettare rigorosamente la severa normativa e-commerce in Germania. La vendita on line in Germania è infatti regolata da numerose leggi la cui inosservanza può causare : contratti di compravendita dichiarati nulli e sanzioni da parte delle istituzioni tedesche.
La legge tedesca sulla concorrenza sleale concede inoltre la possibilità alle imprese di “attaccare” la aziende che violino questa norma, usando il mezzo delle cosidette “diffide”. Si tratta di procedimenti legali, per i quali la società diffidata può essere condannata a pagare ingenti somme di denaro e a cessare un determinato comportamento, se dichiarato illecito dal giudice. Quindi la parola d’ordine, prima di aprire un sito e-commerce in Germania, è Achtung ! 😉
Per cercare di capire le principali norme del diritto tedesco in materia di commercio elettronico e come mettere in regola un sito di vendita on line nel mercato tedesco, ho chiesto aiuto a Christian Solmecke. L’avvocato Solmecke è uno specialista nel ramo e-commerce, ha pubblicato numerosi libri nel settore del diritto sul web ed è partner dello studio legale WILDE BEUGER SOLMECKE di Colonia. Qui di seguito riporto l’intervista che ho fatto con lui e che ho tradotto liberamente dal tedesco.
Buongiorno avvocato Solmecke, mi spiegherebbe che cosa sono le famose AGB ( abbreviazione per condizioni generali di vendita), presenti in tutti gli e-commerce tedeschi ?
Le AGB sono clausole contrattuali preformulate, le cui condizioni non vengono concordate singolarmente. Una delle due parti, in questo caso il venditore, pone all’acquirente tali clausole, che entrano in vigore in caso di accettazione di quest’ultimo del contratto di compravendita online. Esse sono usate soprattutto nel commercio elettronico ed in altre tipologie di contratti standardizzati. I commercianti on line possono usare le AGB per definire alcuni importanti aspetti, tra i quali: la tipologia di pagamento, il metodo di spedizione, informazioni sui costi di spedizione in caso di recesso da parte dell’acquirente, etc.
E’ obbligatorio utilizzare le AGB ?
Teoricamente non è obbligatorio usare le condizioni generali di vendita. Le parti potrebbero concordare ogni clausola del contratto singolarmente. La difficoltà pratica però di tale negoziazione nei contratti a distanza, ha fatto si che nel corso del tempo la giurisprudenza tedesca ha reso in sostanza imprescindibile l’uso delle AGB. Le AGB sono oramai un elemento indispensabile della complessa normativa e-commerce in Germania.
E’ importante ricordare che per rendere efficaci le AGB, non basta mettere un link sul proprio sito internet, ma devono essere rispettate 3 condizioni: il venditore deve fare riferimento espressamente alle AGB, l’acquirente può prendere conoscenza delle AGB in modo semplice e ragionevole ed inoltre le accetta espressamente. E’ consigliabile quindi utilizzare un avviso chiaro sul proprio sito web che rimandi alle AGB, del tipo: “Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen” (vigono le nostre condizioni generali di vendita).
Bisogna tenere a mente che le condizioni generali di vendita, redatte per il commercio ai consumatori finali (B2C), seguono regole diverse rispetto a quelle per il commercio tra aziende o tra società. I consumatori finali ad esempio, devono essere messi in grado di consultare sempre facilmente le AGB e di poterle salvare in un formato riproducibile. Banale dire che è meglio scrivere le AGB in tedesco e non in inglese o peggio in italiano…
Se faccio il “furbo” e copio le AGB di un altro e-commerce ?
Questo è sconsigliabile per vari morivi : primo…Non è detto che quelle AGB siano adatte al vostro tipo di business, secondo…Sia l’avvocato che ha scritto quelle AGB, sia il gestore di quell’e-commerce potrebbero diffidare il vostro comportamento…Terzo…Chi garantisce che le AGB in questione siano scritte in maniera corretta…?!?
Se vuoi avere un’idea di come scrivere le condizioni generali di vendita per il vostro sito e-commerce in Germania, qui puoi trovare alcuni esempi di AGB, divisi per tipologie commerciali.
Mi può descrivere in breve cos’è l’Impressum ?
Per Impressum si intende la definizione di chi offre un prodotto o un servizio. Ogni società che gestisce un sito internet in Germania, è obbligata ad inserire l’Impressum sul suo sito, se la sua sede è nel territorio tedesco. L’impressum contiene informazioni quali: indirizzo della sede della società, il nome del titolare, il telefono, la partita iva etc. I dati inseriti nell’Impressum e il modo in cui sono riportati nel sito sono molto importanti, perchè essi possono essere motivo di diffide, se non sono implementati correttamente. E molto’ importante inoltre che l’Impressum abbia 3 caratteristiche: sia facilmente riconoscibile, sia immediatamente raggiungibile e sia constantemente a disposizione sul sito.
Il 24 febbraio 2016 è entrata in vigore la nuova legge sulla dichiarazione di tutela dei dati dei clienti. Quali sono le novità ?
Il visitatore di un sito web deve essere pienamente informato della natura, della portata e dello scopo della raccolta dei suoi dati personali, nonchè di qualsiasi diritto di ricorso a sua disposizione. Anche l’informativa sulla privacy deve sempre essere a disposizione dei consumatori.
Se lei fosse un imprenditore italiano, da dove comincerebbe per rendere la sua attività conforme alla normativa e-commerce in Germania ?
Partirei con implementare l’Impressum, che è la parte più intuitiva, poi studierei la scrittura delle AGB e dopo il corretto e delicato inserimento dell’informativa sul trattamento dei dati personali. Va dato inoltre particolare risalto sul sito alla possibilità per l’acquirente di poter esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni.
Invito inoltre i gestori e-commerce italiani a fare particolare attenzione: numerose diffide sono previste per chi non osserva rigorosamente le disposizioni di legge sui “Kauf-Buttons” (i pulsanti di acquisto). I bottoni che portano all’acquisto del cliente devono infatti essere evidenziati da diciture facilmente leggibili e comprensibili come: “Zahlungspflichtig” o “Kostenpflichtig” (transazioni soggette a pagamento); anche la dicitura “Kaufen ” (acquistare), dopo varie controversie, è stata giudicata lecita. La legge prevede che il consumatore, nella fase di acquisto, deve dare espressamente il suo consenso a pagare il prodotto o servizio in questione. Il legislatore è infatti molto sensibile a questo aspetto e ha dichiarato nulli i contratti di compravendita on line, stipulati senza un pulsante di acquisto conforme alla legge.
Va ricordato inoltre che: le prestazioni acquistate , le principali caratteristiche dei beni venduti, i termini e le condizioni, la durata del contratto, il prezzo totale comprensivo di tasse e di eventuali costi aggiuntivi, devono essere ben specificati in prossimità del pulsante di acquisto. Queste importanti informazioni non possono essere riportate sotto il bottone d’acquisto e non devono essere riportate solo nelle AGB (la figura seguente mostra un esempio di pulsante di acquisto conforme alla legge).

La legge sui “Kauf-Buttons“ è in vigore per il commercio elettronico tra aziende e privati e non riguarda ancora la vendita tra aziende (B2B).
Si fa presente che: nel caso di vendita online tramite marketplace, i pulsanti di acquisto devono invece essere messi a norma dal proprietario della piattaforma on line.
Gli imprenditori italiani devono poi tenere a mente che in caso di controversia, è competente il foro di residenza del consumatore . I compiti per adempiere alla normativa e-commerce in Germania sono quindi tanti e la consulenza di un avvocato specializzato in materia diventa quasi sempre imprescindibile.
Davvero interessante…a risentirla Avv.Solmecke e ancora vielen Dank !